C.T. Reg. Venezia 30.5.2016 n. 707/24/16 ha sancito che il contribuente fallito non può presentare domanda di accertamento con adesione, per cui la medesima, se comunque trasmessa, non ha l’effetto di sospendere il ricorso per un termine di 90 giorni.
Considerato che la definizione mediante adesione si perfeziona con il pagamento delle somme o della prima rata ex art. 9 del DLgs. 218/97, l’inefficacia della domanda di adesione deriva dal fatto che “il fallito non può, in costanza di fallimento, effettuare dei pagamenti, avendo perso la disponibilità dei propri beni e non essendo tornato in bonis”.
Invece, secondo consolidata giurisprudenza, il contribuente fallito è legittimato ad impugnare gli atti impositivi a lui notificati se c’è inerzia del curatore.