Con la circ. 7.6.2016 n. 93, l’INPS ha dettato le istruzioni relative agli obblighi contributivi previsti per il 2016 a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Per quanto riguarda la contribuzione IVS, si ricorda che l’importo dei contributi viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale – fissato per quest’anno nella misura di 56,62 euro – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda. Fatto ciò, si applicano al risultato le aliquote percentuali – individuate ai sensi dell’art. 24 co. 23 del DL 201/2011 – che per il 2016 sono pari al: 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 22,3% (ridotta a 21,0% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Invece, l’importo annuale della contribuzione di maternità rimane fissato nella misura di 7,49 euro, così come l’importo del contributo INAIL, che risulta invariato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Infine, per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi in argomento, l’INPS ricorda che potranno essere utilizzati i modelli F24 disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli e che i termini per effettuare i versamenti sono il 18.7.2016, il 16.9.2016, il 16.11.2016 e il 16.1.2017.