Con il messaggio 25.11.2015 n. 7145, l’INPS è intervenuto materia di cumulo dei periodi assicurativi, chiarendo che in presenza di contributi accreditati presso la gestione dei lavoratori autonomi e di contributi da lavoro dipendente nell’assicurazione generale obbligatoria, non sempre si può far ricorso al cumulo contributivo introdotto dalla L. 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013). In sintesi, l’Istituto previdenziale ricorda che il cumulo contributivo era già stato in precedenza regolato dalla L. 613/66, che ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori. Con tale disposizione è stato altresì stabilito che i periodi di contribuzione nella gestione istituita dalla legge stessa si cumulino con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo IVS.
Pertanto, l’eventuale presenza di contribuzione quale lavoratore autonomo unitamente a quella da lavoratore dipendente dovrà essere sommata al fine di verificare il raggiungimento di un diritto a pensione secondo le regole della L. 613/66. In questo caso, ancorché il lavoratore possegga ulteriore contribuzione a carico delle forme sostitutive ed esclusive (come l’ex INPDAP dei dipendenti pubblici) si vedrà preclusa la facoltà di cumulo ai sensi della L. 228/2012.