Contributi INPS Artigiani e Commercianti – Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione per gli atti successivi – Termine applicabile – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 29.1.2016 n. 1799)

Cass. 29.1.2016 n. 1799 ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la problematica relativa al termine di prescrizione sussistente per riscuotere contributi previdenziali e assistenziali a seguito di cartella di pagamento non impugnata.
Per effetto dell’art. 24 del DLgs. 46/99, la cartella di pagamento va opposta, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica.
Si rammenta che:
– secondo un primo orientamento, i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della L. 335/95, si prescrivono con il decorso di cinque anni, e ciò vale anche quando la cartella di pagamento non è stata impugnata;
– in base ad una diversa corrente di pensiero, che equipara la cartella di pagamento ad un titolo giudiziale, opera l’art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

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