Nel caso in cui l’iscritto ad una delle Gestioni artigiani o commercianti dell’INPS non effettui alla scadenza prevista il versamento dei contributi previdenziali, riceverà dallo stesso Istituto previdenziale un avviso bonario (cfr. art. 24 del DLgs. 46/99) e, qualora non ottemperi a tale obbligo in tempi successivi, riceverà un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e la partita del recupero del credito verrà affidata ad Equitalia.
Sul punto, si ricorda che da alcuni anni l’INPS ha scelto di “dematerializzare” l’avviso bonario, non utilizzando più il formato cartaceo ma depositando la richiesta direttamente all’interno del “cassetto bidirezionale” artigiani e commercianti e inviando un avviso (alert) al debitore. Il percorso on line previsto per accedervi, una volta presenti sulla home page del sito www.inps.it, è: Accedi ai servizi – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. In particolare, nella sezione “Posizione Assicurativa” – Avvisi Bonari saranno visualizzabili gli avvisi bonari, mentre nella sezione “Avvisi bonari generalizzati” sarà presente la comunicazione in pdf.
Nel caso l’iscritto avesse in realtà già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sempre nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti utilizzando la funzione “Invio quietanza di versamento”.