In base all’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, sono deducibili i contributi previdenziali pagati per effetto di disposizioni di legge, ragion per cui dovrebbero essere deducibili i contributi pagati dall’erede in ragione della successione ereditaria, non versati dal de cuius quando ancora era in vita.
Conclusione, questa, condivisa dalla prassi in merito alle detrazioni d’imposta (C.M. 1.6.99 n. 122) nonchè dalla giurisprudenza (Cass. 18.8.97 n. 7669).
Non ha rilevanza la ris. Agenzia Entrate 28.4.2009 n. 114, secondo cui i contributi pagati dall’erede (coniuge superstite) sono deducibili in quanto strumentali alla pensione di reversibilità: questa fattispecie non è trattata dall’art. 10 del TUIR, dunque non è sostenibile che i contributi siano deducibili solo se versati in funzione della reversibilità.