Con l’ordinanza 10.1.2018 n. 321, la Corte di Cassazione ha ribadito che i contributi repertoriali versati dai notai alla Cassa previdenziale di categoria sono componenti negativi deducibili dal reddito professionale (ex art. 54 del TUIR) e non dal reddito complessivo del contribuente (ex art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR). Di diverso avviso la ris. Agenzia delle Entrate 79/2002, la quale ha sostenuto che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo.
La questione, per quanto priva di effetti pratici ai fini IRPEF, rileva, invece, ai fini IRAP, poiché, soltanto se detti contributi sono qualificabili come costi inerenti all’attività professionale, essi possono concorrere (in diminuzione) alla formazione del valore della produzione netta (ex art. 8 del DLgs. 446/97).