Contributo addizionale per le imprese che presentano domanda di CIG – Modalità applicative (circ. INPS 15.11.2016 n. 199)

Con la circ. INPS 15.11.2016 n. 199, si forniscono alcune indicazioni relative alla disciplina dei trattamenti di CIG, così come riformata dal DLgs. n. 148/2015. In particolare, l’INPS esamina l’operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché quella relativa alla decorrenza delle nuove aliquote e alle modalità di applicazione del contributo addizionale.
Sul punto, si rende noto che una circolare di prossima emanazione fornirà nuovi codici nonché una versione “rimodulata” del flusso UNIEMENS. Pertanto, la decadenza dal diritto di conguaglio delle integrazioni salariali viene posticipata, decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle nuove disposizioni da parte dell’INPS.
Anche con riferimento al contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle imprese che presentano domanda di CIG a decorrere dal 24.9.2015, si chiarisce che le aziende provvederanno alla regolarizzazione – senza aggravio di oneri accessori – entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della futura circolare indicante i nuovi codici e le nuove modalità di calcolo del contributo in argomento.

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