Contributo addizionale sui licenziamenti – Proroga dell’esenzione dal pagamento per il 2016

Modificando l’art. 2 co. 34 della L. 92/2012, il DL milleproroghe dispone la proroga a tutto il 2016 dell’esenzione – originariamente prevista per il periodo 2013- 015 – dal pagamento del contributo addizionale sui licenziamenti (il c.d. “ticket sui licenziamenti”), di cui al precedente co. 31, delle aziende che interrompano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza di cambi di appalto, allorchè i lavoratori interessati vengano assunti da altri datori di lavoro, in attuazione di “clausole sociali” che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, va ricordato che la citata L. 92/2012, nell’istituire l’indennità di disoccupazione ASpI (ora sostituita dalla NASpI), ha introdotto, tra le fonti di finanziamento di tale prestazione, un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò, tuttavia, solo nei casi in cui si ricada in una delle ipotesi di licenziamento la cui causa dia diritto all’ASpI (ora NASpI) e non si rientri in una delle ipotesi esentate dal versamento del contributo.
Tra tali ipotesi figurano, appunto, i casi in cui, in attuazione delle c.d. “clausole sociali”, il datore di lavoro che subentra nell’appalto procede all’assunzione dei lavoratori già occupati dall’appaltatore uscente. In virtù della norma i cui effetti sono stati estesi dal DL milleproroghe, quest’ultimo, anche nel corso del 2016, non sarà tenuto a versare il contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro.

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