In linea con l’obiettivo di rilancio del welfare aziendale già perseguito dalla L. 208/2015, il Ddl. di bilancio 2017 detta una disciplina fiscale di maggior favore con riferimento alle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato – potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza di tutti i presupposti, ad imposta sostitutiva del 10% – con specifici servizi, individuati, tra l’altro, nella previdenza complementare.Si stabilisce, infatti, che, ove il dipendente, in presenza di una previsione abilitante della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, decida di effettuare il suddetto scambio, totale o parziale, tra percezione dei premi di risultato e versamento di contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 252/2005, questi ultimi, in ogni caso, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, andando esenti non solo dal prelievo fiscale sostitutivo, ma anche dalla tassazione ordinaria, indipendentemente dal superamento, o meno, del limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro.