Con le circolari 29.1.2016 nn. 15 e 13, l’INPS ha fornito le istruzioni valevoli per il 2016 ai fini della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, nonché di quella dovuta alla Gestione separata ex L. 335/95. In particolare, la circ. 15/2016 rende noto che, per gli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, l’aliquota “base” 2016 è pari al 23,10%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Ad esempio, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,09% (23,19%,) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, mentre sono confermate le riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti). Viene altresì confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 co. 1 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili. Inoltre, il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato a quota 15.548 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 76.872 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1.1.1996, ovvero a 100.324 se iscritti successivamente. Invece, la circ. 13/2016 indica le aliquote e gli importi di riferimento per quest’anno per gli iscritti alla Gestione separata. In particolare, si ricorda che l’art. 2 co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2016 si attesti al 31% (più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre l’art. 1 co. 203 della L. 208/2015 ha confermato al 27% (più lo 0,72%) anche per l’anno 2016 l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. Per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1 co. 491) ha fissato l’aliquota per il 2016 al 24%. Per quanto riguarda i minimali e i massimali di reddito, per il 2016 i valori rimangono invariati, così come stabiliti per artigiani e commercianti.