Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori – Novità del DLgs. attuativo del Jobs act

Una disposizione di particolare interesse, contenuta nel decreto attuativo della L. 183/2014 (Jobs act) per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, riguarda l’ammodernamento della disciplina dei controlli a distanza, regolata dall’art. 4 della L. 300/70. In particolare, il provvedimento del Governo da una parte conferma il principio per cui tutti gli strumenti di controllo “pericolosi”, come ad esempio le telecamere, possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (oppure autorizzazione amministrativa), e poi adegua questo precetto alla attuale realtà tecnologica tramite l’esonero della procedura autorizzativa per i casi di utilizzo di tutti quegli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa, come smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita, eccetera. In altri termini, viene confermato il principio secondo cui non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, poiché tali strumenti possono essere installati solo per finalità lecite, quali esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima. Viene invece esonerata dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) l’installazione di quegli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Questi strumenti, quindi, potranno essere installati e utilizzati senza la necessità di seguire le procedure di autorizzazione ordinarie.

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