Con il provvedimento n. 138/2017, il Garante della privacy, in seguito a una verifica preliminare richiesta da un’azienda in materia di trattamento di dati personali di dipendenti effettuato attraverso la geolocalizzazione di veicoli aziendali, ha chiarito che anche in questo caso si rende necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa ex art. 4 della L. 300/70 e va garantita la riservatezza dei dipendenti ai sensi del DLgs. 196/2003.
Operativamente, nel provvedimento in esame si raccomanda alla società di definire attentamente le modalità di raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita.
Ad esempio, se il datore intende avvalersi del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare i dati necessari per 5 anni, mentre i dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata potranno essere conservati al massimo per 90 giorni, ovvero il tempo previsto per notificare un eventuale verbale di contestazione. Al termine del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente cancellati o resi anonimi.