Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 14.9.2017, cause riunite C-168/16 e C-169/16), quando i lavoratori svolgono la propria attività lavorativa sul territorio di più Stati, come il personale di cabina nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, il datore di lavoro non può far valere le clausole del contratto di lavoro volte a designare come competente il giudice di un particolare Stato.
Al riguardo, l’art. 19 del reg. CE 44/2001 stabilisce che il datore di lavoro possa essere convenuto – tra le altre cose – in un altro Stato membro rispetto a quello in cui è domiciliato, davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge o svolgeva abitualmente la propria attività. Secondo la Corte, tale norma deve essere interpretata come il luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
Se il giudice non è in grado di individuare in modo certo detto luogo, deve individuare il luogo a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente alle proprie obbligazioni, mentre non rileva la nazionalità dell’aereo.