Cass. 31.5.2016 n. 11348 ha stabilito che non può ritenersi intempestivo l’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97 notificato 15 giorni prima dello spirare del termine per il ricorso.
Per questa ragione, non può nemmeno ritenersi violato l’art. 10 della L. 212/2000, sulla buona fede e leale collaborazione tra le parti.
I giudici non si pronunciano, comunque, sulla validità dell’accertamento qualora mancasse l’invito in oggetto, nonostante la domanda di adesione trasmessa dal contribuente in seguito alla ricezione dell’accertamento. In passato, cospicua giurisprudenza ha negato che ciò comportasse l’invalidità (per tutte, Cass. SS.UU. 17.2.2010 n. 3676).