In ordine all’esclusione da IRAP dei soggetti operanti nel settore agricolo, la versione del Ddl. di stabilità 2016 presentata alle Camere estende espressamente detta esclusione alle cooperative agricole e ai loro consorzi (ex art. 10 del DPR 601/73). Le prime bozze dell’articolato, invece, limitavano l’esclusione alle sole cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi.
La relazione illustrativa chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data prevista di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano pertanto soggette ad IRAP anche dal 2016, atteso che attualmente scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.