Il Ministero del Lavoro, con la nota 22.2.2018 n. 2491, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di cooperative sociali.
Nel dettaglio, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che, in applicazione dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 112/2017, tutte le cooperative sociali sono tenute, al ricorrere dei relativi presupposti, a redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale.
Inoltre, le cooperative sociali, oltre a gestire servizi di carattere socio sanitario ed educativo, possono, in relazione alla loro identificazione in imprese sociali, svolgere un’ulteriore serie di funzioni, fra le quali, ad esempio, interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
Infine, anche se le cooperative sociali hanno natura di imprese sociali, devono nominare l’organo di controllo, qualora sia previsto dal codice civile per le comuni società cooperative spa-srl (artt. 2543 e 2477 c.c.).