Con la legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960 della L. 208/2015) è stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% da applicarsi alle prestazioni socio-sanitarie rese, sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati, nei luoghi dove si svolge l’assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, non è più possibile, per le cooperative sociali, optare per il regime di esenzione di cui all’art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97, previsto per le ONLUS, per cui, relativamente a tali prestazioni, assumerebbe carattere obbligatorio il regime di imponibilità ai fini IVA.
Diversamente, per le prestazioni diverse da quelle descritte, rese da cooperative sociali (considerate ONLUS di diritto), resta ancora possibile la scelta per il regime più favorevole (esenzione o imponibilità IVA con aliquota al 22%).
Si osserva, inoltre, che le cooperative non sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie di cui sopra continuano ad applicare l’aliquota IVA ordinaria, salvo che rientrino nel regime di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72.
Tuttavia, le nuove disposizioni continuano a essere in contrasto con la normativa comunitaria (n. 15) dell’Allegato III alla direttiva 2006/112/CE), la quale, pur prevedendo la possibilità di tassare con aliquota IVA ridotta le operazioni effettuate da enti cui sia riconosciuto, dagli Stati membri, carattere sociale, ritiene prioritaria l’esenzione per le prestazioni socio-assistenziali.