Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016, è prevista l’adozione dell’aliquota IVA del 5% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
La “nuova” aliquota IVA (che sarà inserita nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72) richiede:
– sotto il profilo soggettivo, che le prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, in favore di anziani, inabili adulti, minori, handicappati psicofisici ed altri soggetti degni di tutela sociale di cui al n. 27-ter dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72;
– sotto il profilo oggettivo, che si tratti di prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale (n. 27-ter dell’art. 10), nonché di prestazioni sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (nn. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10).
La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.