Le nuove norme di cui all’art. 2477 c.c., inserite dall’art. 379 del DLgs. 14/2019 – recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – e che impongono alle srl di nominare l’organo di controllo o il revisore secondo parametri inferiori rispetto al passato, avranno un rilevante impatto anche sulle cooperative srl, sociali e non.
Per tutte le cooperative, l’art. 2543 c.c. stabilisce l’obbligo di nomina del collegio sindacale:
– nei casi previsti dall’art. 2477 co. 2 e 3 c.c.;
– quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.
Inoltre, secondo l’art. 2519 co. 2 c.c., l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla srl nelle cooperative che non superino almeno uno dei due seguenti parametri:
– numero di soci cooperatori: 19 unità;
– attivo dello stato patrimoniale: un milione di euro.
Con i nuovi limiti introdotti dal DLgs. 14/2019, la società cooperativa che abbia optato, mediante apposita previsione statutaria, per le norme sulla srl potrebbe avere l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore, pur rimanendo al di sotto dei limiti dell’art. 2519 c.c., per il semplice fatto di:
– controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– superare per due esercizi consecutivi una delle soglie dimensionali previste dal nuovo art. 2477 co. 2 lett. c.) c.c. (due milioni di euro di attivo patrimoniale; due milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10 dipendenti medi).