Il modello UNICO 2016 vedrà, per l’ultima volta, l’indicazione separata dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, vista l’abrogazione dell’art. 110 commi 10 e seguenti de TUIR con effetto dal 2016.
La compilazione del modello sconta, tuttavia, alcune criticità, derivanti:
– dalla necessità di indicare in modo separato la quota dei costi che eccede il rispettivo valore normale, la cui deducibilità è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione effettuata;
– dall’assenza di specifiche norme di decorrenza per le modifiche apportate alla black list del DM 23.1.2002 da parte dei DM 27.4.2015 e 18.11.2015.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, si deve ritenere che l’indicazione separata dei costi nel modello UNICO 2016 non sia obbligatoria nel momento in cui lo Stato della controparte sia dotato di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali che assicurano tale scambio per l’anno di imposta 2015.