Il D.Lgs 139/2015 apporta delle modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, ed in particolare interviene sui criteri di valutazione dei costi di pubblicità.
Attualmente, tali oneri, possono essere iscritti nella voce “B.I.2 – Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” dell’attivo di Stato patrimoniale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
Il suddetto decreto modifica la disciplina in esame, a partire dal 1.1.2016, prevedendo che i costi di pubblicità non siano più capitalizzabili ma costituiranno costi di periodo che dovranno essere rilevati a Conto economico nell’esercizio del loro sostenimento. Potranno essere capitalizzati soltanto se si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio, il lancio di una nuova attività produttiva oppure il lancio di un nuovo processo produttivo), che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici.