Il disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera lo scorso 28.11.2016 e ora all’esame del Senato, prevede ulteriori benefici in materia di oneri e modalità per la costituzione delle start up innovative, che si aggiungono a quelli già previsti, in particolare, dagli artt. 25 e ss del DL 179/2012.
In primo luogo, viene modificato l’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015, che consente attualmente di redigere l’atto costitutivo di start up innovative, e successivamente di modificarlo, non solo per atto pubblico in conformità a quanto previsto dal codice civile (si vedano gli artt. 2463 e 2480 c.c. ), ma anche in forma elettronica sottoscritto con firma digitale non autenticata dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 24 del CAD. Il Ddl. di bilancio 2017 estende ora le modalità operative della disposizione anche all’art. 25 del CAD, norma relativa alla sottoscrizione dell’atto con firma elettronica avanzata autenticata (dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato).
In secondo luogo, viene prevista la modifica dell’art. 26 del DL 179/2012, mediante l’inserimento di un nuovo periodo al co 8. Ai sensi della novella legislativa, viene esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria l’atto costitutivo delle start up innovative, costituite ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015, nonché di quelle costituite con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.