In occasione del Convegno dei 130 anni del Catasto Italiano, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, ha chiarito che, a seguito delle novità introdotte in materia di “prima casa” dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), il termine di 1 anno, concesso all’acquirente dell’immobile agevolato per alienare l’abitazione preposseduta opera solo in relazione alla condizione agevolativa posta dalla lettera c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e non in relazione alla condizione posta dalla lettera b) della medesima norma.
Ne deriva che, ove il contribuente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un immobile sito nel medesimo Comune ove si trova la nuova abitazione, la casa preposseduta (non acquistata con il beneficio) deve essere alienata prima del nuovo acquisto.
Invece, ove l’abitazione preposseduta, ovunque si trovi sul territorio italiano, sia stata acquistata con l’agevolazione prima casa, il contribuente può acquistare il nuovo immobile con il beneficio prima casa anche senza aver già alienato la “vecchia” prima casa, purché egli la alieni entro 1 anno dal nuovo acquisto