Nel corso di Telefisco 2016, è stato chiarito che il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98, a seguito delle novità introdotte (in materia di agevolazione “prima casa”) dall’art. 1 co. 55 della Legge di Stabilità 2016, trova applicazione anche ove il contribuente, in prima istanza acquisti la “nuova” prima casa ed, in un secondo momento (entro 1 anno dall’acquisto), alieni la “vecchia” prima casa.
Questa interpretazione adeguatrice consente di rendere compatibili le discipline:
– del credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”, in base alla quale, a chi compra a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’abitazione acquistata col beneficio, una nuova abitazione con le medesime agevolazioni, spetta un credito pari alla tassazione subita sul primo acquisto;
– dell’agevolazione “prima casa” che, come novellata dalla legge di stabilità 2016, può spettare anche ove il contribuente, al momento del “nuovo” acquisto della “prima casa”, non si sia ancora liberato della “vecchia” abitazione acquistata col beneficio.
In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che, in questo caso, il credito di imposta può essere speso all’atto di acquisto del nuovo immobile, senza aspettare di aver già venduto il precedente.