Con il Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti-CNDCEC dell’8.10.2020, si cerca di fornire un aiuto operativo all’individuazione dei Comuni calamitati per i quali, a norma dell’art. 28 del DL 34/2020 convertito, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spetta a prescindere dal requisito del calo del fatturato.
Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL 34/2020, la L. 77/2020 ha previsto che il requisito del calo del fatturato, necessario per accedere al bonus, possa essere derogato da parte:
– dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
– dei “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19″ (31.1.2020).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 22/2020 (in tema di contributo a fondo perduto, per il quale opera lo stesso requisito e la medesima eccezione), la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:
– il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
– i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
– il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.