Con circ. Agenzia delle Dogane 23.2.2016 n. 4/D, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all’art. 6 del DLgs. n. 26/2007 (c.d. “caro petrolio”).
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– la possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori, le quali utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi. In entrambe le fattispecie, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone l’osservanza del suddetto vincolo e la forma scritta del contratto. Nel caso del comodato, il titolo di disponibilità del veicolo è documentato da parte dell’esercente, oltreché dal contratto debitamente registrato, con l’esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile;
– nelle more dell’aggiornamento del software per la dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente annoterà nel Quadro A-1 della dichiarazione la lettera A (Proprietà) per indicare l’usufrutto, la lettera B (Locazione con facoltà di compera) per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, la lettera C (Locazione senza conducente) per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone.