L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 3.8.2016 n. 34, fornisce rilevanti indicazioni in merito alla determinazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:- l’investimento lordo ammissibile all’agevolazione è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili;
– il valore degli investimenti deve essere determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR; a tal fine, non rileva la maggiorazione del 40% del costo per effetto dei “super-ammortamenti”;
– ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta – ad esclusione di quelli dedotti in applicazione dei “super-ammortamenti” – relativi ai beni delle stesse categorie richiamate dalla norma appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.