L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.12.2023 n. 33, ha fornito indicazioni per l’applicabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, integrando la precedente circ. 32/2022.
Qualora il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra “struttura produttiva” (a cui conseguirebbe una rideterminazione del bonus).
Questo, sempreché, nonostante l’assenza della dichiarazione di armatore da parte dell’utilizzatore (locatario o noleggiatore), non si verifichi, sulla base di specifiche previsioni contrattuali, un effettivo trasferimento dei rischi e della responsabilità connesse alla navigazione in capo allo stesso utilizzatore, tale da fagli assumere una veste sostanzialmente analoga a quella dell’armatore dell’unità. In tal caso, troveranno applicazione, nei riguardi del proprietario dell’unità, le disposizioni di cui all’art. 1 co. 105 della L. 208/2015.