Si rileva che la fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 del DL 18/2020 convertito, per le quali può competere il credito d’imposta del 50%, può esporre prestatore e committente a rischi di errore quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi.
Tali prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell’addebito fra semplice pulizia e sanificazione.
In particolare, ad avviso degli Autori, occorre che i corrispettivi relativi alle prestazioni di sanificazione, soggette ad IVA secondo le modalità ordinarie (ossia con IVA esposta), siano indicati in fattura separatamente rispetto a quelli relativi alle prestazioni di pulizia, soggette ad IVA con applicazione del reverse charge in presenza di committente soggetto passivo.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il “regime dell’IVA esposta” in tutti i casi.