Le imposte pagate all’estero possono essere detratte da quelle dovue in Italia entro la prima scadenza dell’1.7.2024 alle condizioni previste dall’art. 165 del TUIR. In estrema sintesi:
– va in primo luogo verificato se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo o è tassato con imposte sostitutive (nel secondo caso, infatti, le imposte estere non possono essere detratte);
– occorre, in secondo luogo, riproporzionare l’imposta estera detraibile se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
– da ultimo, va effettuata la conversione in euro delle imposte espresse in valuta in base al cambio del giorno in cui le stesse sono state pagate.
Lo scomputo delle imposte estere nel modello REDDITI 2024 è possibile, salvo detrazione “anticipata” ai sensi dell’art. 165 co. 5 del TUIR, solo se il pagamento a titolo definitivo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione, il cui termine è oggi fissato nel 15.10.2024, ma è in procinto di essere prorogato al 31.10.2024.