Il credito per imposte pagate all’estero può essere detratto dall’IRPEF o dall’IRES con un doppio limite:
– la c.d. “quota di imposta italiana”, ottenuta moltiplicando l’IRPEF o l’IRES per il rapporto tra reddito prodotto all’estero e reddito complessivo;
– l’imposta netta.
In taluni casi, tuttavia, il credito può eccedere l’imposta netta, portando ad una situazione creditoria verso l’Erario. La situazione è quella, prevista dall’art. 11 co. 4 del TUIR, nella quale:
– l’imposta estera diviene definitiva (e, quindi, scomputabile) in un periodo successivo a quello in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito imponibile;
– l’imposta netta del periodo in cui l’imposta estera diviene definitiva è inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero è stato tassato.
In questi casi:
– i dati di calcolo del credito (reddito complessivo, quota di imposta, ecc.) sono quelli del periodo in cui il reddito estero è stato tassato in Italia;
– risulta però possibile, in deroga alle regole generali previste dall’art. 165 del TUIR, detrarre importi anche in misura superiore all’imposta netta.