Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.
Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
– di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo (codice tributo 1719);
– unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale (codice tributo 1718).
In questo contesto, è necessario valutare l’applicazione delle norme sul c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12 co. 5 del DLgs. 472/97, per il quale, in presenza di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, “si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. Quindi, supponendo di applicare la sanzione minima del 3%, si applicherebbe l’aumento della metà e quindi si arriverebbe a 4,5% (quest’ultima potrebbe essere aumentata da un quarto al doppio, ma è un tema controverso nel caso del quadro RW). Detta sanzione, infine, risulterebbe poi definibile a un terzo ex art. 16 del DLgs 472/97.