Criteri per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (Cass. 12.9.2017 n. 21121)

Con l’ordinanza 12.9.2017 n. 21121, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso originato da un verbale ispettivo dell’INPS, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un’azienda e un lavoratore con il quale era stato stipulato un contratto di collaborazione.
Nell’occasione, viene giudicata corretta la decisione d’appello, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato escludendo il rilievo della volontà delle parti – manifestata con la conclusione di un contratto di co.co.co. – e attribuendo prevalenza all’indagine sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
In particolare, erano stati considerati a tal fine l’orario di lavoro, la retribuzione fissa e il pieno inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, rendendo superflua l’indagine sull’effettiva soggezione a un potere direttivo del datore di lavoro e la stringente vigilanza sull’attività svolta.
Sul punto, la Cassazione afferma che la presenza di indici tipici del lavoro subordinato (orario di lavoro, retribuzione fissa, ecc.) può rendere superflua l’indagine sulla soggezione a ordini, poiché la subordinazione può realizzarsi anche solo con l’assoggettamento a una direttiva dettata dall’imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale.

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