Con la risposta a interpello 17.4.2024 n. 94, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta ZES ex art. 5 del DL 91/2017 e il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015 non sono tra loro cumulabili, non costituendo due distinte agevolazioni fiscali, ma rappresentando un’unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione dalle relative disposizioni sono effettuati.
Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento e ampliamento del credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.