Nell’ambito delle modifiche apportate dal Ddl Concorrenza – approvato dalla Camera lo scorso 7.10.2015 (AC 3012) e assegnato ora al Senato (AS 2085) – alla professione forense, vi è anche una nuova disciplina riservata alla società tra avvocati (art. 41).
In particolare:
– viene richiesta per l’esercizio della professione forense in forma societaria – consentito nella forma di società di persone, società di capitali o società cooperative – la presenza dei soci professionisti nella quota di almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine territoriale;
– è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione del socio;
– con riguardo all’aspetto più organizzativo, viene richiesta l’appartenenza dei componenti dell’organo di gestione alla compagine sociale, non potendo ricorrere a soggetti estranei.