Con la sentenza 7.11.2024 n. 494, il Tribunale di Lodi ha statuito come anche alle prestatrici di lavoro assunte a contratto a tempo determinato spetti la decontribuzione prevista per le lavoratrici madri di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Il giudice lodigiano precisa che la mancata applicazione dell’agevolazione alle lavoratrici a termine integrerebbe una violazione di quanto previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il divieto di trattamento meno favorevole, per quanto riguarda le condizioni di impiego, dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, giacché l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 rappresenterebbe proprio una “condizione di impiego”.