Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Si ricorda che la decontribuzione in parola, prevista dall’art. 1 co. 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate del Sud Italia, la cui misura varia dal 30% fino a tutto il 2025 per poi scalare gradualmente dal 20% al 10% nel corso degli anni, fino al 2029.
In estrema sintesi, l’esonero interessa i rapporti di lavoro subordinato e riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha precisato che, su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.
Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.