Deducibilità dei canoni di locazione dell’immobile strumentale – Libertà di scelta rispetto all’indeducibilità delle quote di ammortamento – Non configura abuso del diritto (C.T. Prov. Alessandria 14.11.2016 n. 386/1/16)

Ad avviso della C.T. Prov. Alessandria 14.11.2016 n. 386/1/16, non configura abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 la deducibilità, in capo ad un notaio, dei canoni di locazione di un immobile ad uso ufficio locato da una società immobiliare il cui socio al 99% è la moglie del notaio stesso.
Nello specifico, viene riconosciuta la libertà per il professionista di scegliere il regime fiscale più favorevole a disposizione, vale a dire la deducibilità dei canoni di locazione rispetto all’indeducibilità delle quote di ammortamento in caso di acquisto dell’immobile strumentale.
Inoltre, il contribuente ha dato prova tanto della sua estraneità alla compagine sociale della società immobiliare, quanto dell’operatività della medesima all’infuori del contratto di locazione oggetto di accertamento.
Si osserva che i giudici hanno applicato al caso di specie, relativo al 2010, la nuova disciplina sull’abuso del diritto in ragione dell’art. 1 co. 5 del DLgs. 128/2015, posto che l’avviso di accertamento è stato notificato il 28.12.2015.

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