Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione – Condizioni – Chiarimenti (ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2025 n. 25)

Con la ris. 10.4.2025 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per l’agevolazione prevista dall’art. 8 co. 6 del DLgs. 252/2005, consistente nell’utilizzo di un ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti i due requisiti indicati dalla norma, vale a dire che il contribuente sia:
– un lavoratore di prima occupazione;
– iscritto ad una forma di previdenza complementare.
Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (circ. Agenzia delle Entrate 70/2007, § 2.8). Di conseguenza, la norma riguarda i lavoratori che:
– non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31.12.2006;
– dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare.
Pertanto i 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di ”prima occupazione”, iniziato a decorrere dal 2007.

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