Ad avviso della C.T. Prov. Agrigento 27.4.2015 n. 1840/7/15, sono deducibili in capo alla società in accomandita semplice i premi pagati per la polizza relativa al rischio di morte dell’amministratore soltanto qualora la sopravvivenza in vita dell’assicurato assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell’attività economica.
Secondo i giudici, in linea di principio possono essere inclusi tra i costi deducibili le spese sostenute per salvaguardare l’attività aziendale e, tra queste, anche le spese assicurative necessarie a coprire i rischi connessi alla perdita di persone fondamentali per il proseguimento dell’attività. Tuttavia, ai fini della deducibilità dei premi pagati dalla società, è necessario che il programma assicurativo rispetti il requisito dell’inerenza, che nel caso di specie si sostanzia nella stipula da parte della società di una polizza di assicurazione in cui la veste di “assicurato” sia assunta da uno o più prestatori la cui sopravvivenza in vita assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell’attività economica esercitata.