Il DLgs. in materia di accertamento tributario, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024, prevede l’introduzione dell’art. 5-quater al DLgs. 218/97.
La norma consente di aderire ai verbali di constatazione, fruendo la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, attraverso due modalità:
– senza condizioni, con una comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro i successivi 30 giorni;
– con adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti (da intendersi come fattispecie immediatamente percepibili alla rilettura del verbale); in questo caso, entro i 10 giorni successivi alla richiesta, l’organo che ha redatto il verbale lo può correggere informando il contribuente ed il competente ufficio.
Nella prima ipotesi, entro i 60 giorni successivi alla richiesta del contribuente per l’adesione al verbale, l’ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute sulla base dello stesso notificando l’atto di accertamento parziale.
Nella seconda ipotesi (richiesta di correzione), il termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate dall’organo che ha redatto il verbale.