Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di pendenza di un contenzioso, la rottamazione dei ruoli comporta l’estinzione del giudizio solo per la parte di carico affidata all’Agente della riscossione, e non per la totalità.
Bisogna evidenziare che, a livello di principio, la convenienza alla definizione aumenta con l’aumentare dei carichi affidati sino al 31.12.2016.
Quindi, può convenire se il contribuente risulta soccombente in toto in esito al secondo grado di giudizio su una causa relativa ad imposte sui redditi: in ossequio all’art. 68 del DLgs. 546/92, la riscossione, in tal caso, avviene per l’intero, dunque se i carichi sono stati già affidati entro il 31.12.2016 il contribuente, inviando il modello, beneficia dello stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.