Definizione ex DL 193/2016 – Liti pendenti in primo e secondo grado – Rinuncia al ricorso – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017

Nel corso di Telefisco 2017 sono stati resi chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193. Tra i chiarimenti più rilevanti, si segnalano i seguenti:
– l’impegno a rinunciare al giudizio, da assumere da parte di coloro che, avendo una lite pendente, intendono aderire alla definizione agevolata, non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario e, di conseguenza, il giudizio prosegue per la parte non definita;
– per coloro che, avendo un piano di rateazione in corso, presentano istanza di rateazione solo per una parte dei carichi iscritti a ruolo, la rateazione deve essere rimodulata (per conoscere l’importo corretto da versare è necessario recarsi presso gli sportelli dell’agente della riscossione);
– l’aggio di riscossione non è dovuto sulle sanzioni oggetto di definizione, mentre resta dovuto sulle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
– la definizione si considera perfezionata con il tempestivo versamento di tutte le somme dovute, e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata.

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