L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, se il debitore ha una dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 in corso, se viene presentata la domanda di definizione le rate che scadono dall’1.1.2017 sono sospese sino al termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.
Tuttavia, Equitalia, in occasione di un incontro tenutosi nel febbraio 2017 con l’ODCEC di Roma, ha specificato che se le somme o la prima rata non vengono pagate, è possibile riprendere il pagamento della dilazione pregressa.
Ove il contribuente, in merito ad una dilazione concessa a partire dal 22.10.2015, fosse già decaduto, dovrebbe pagare tutte le rate scadute entro il 31.3.2017 (termine per la presentazione della domanda): così facendo, qualora non versasse, a luglio 2017, la prima rata o le somme da rottamazione, potrebbe riprendere il pagamento delle rate da dilazione.
La specificazione, tecnicamente non molto chiara, sembra argomentare dal fatto che, in base all’art. 19 del DPR 602/73 post DLgs. 159/2015, dopo la decadenza dalla dilazione dei ruoli è sempre possibile essere riammessi a condizione che tutte le rate insolute siano pagate.