Definizione ex DL 193/2016 – Pendenza di un contenzioso – Riscossione frazionata

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, anche nel testo modificato in sede di conversione, non contiene norme di raccordo tra la rottamazione dei ruoli e la pendenza di un contenzioso, limitandosi a prevedere che nella domanda sia necessario l’impegno alla rinuncia ai contenziosi.
Ove sussista la riscossione frazionata, a nostro avviso l’estinzione del processo deve riguardare solo la porzione di atto rottamata, e non la totalità, al pari di quanto avviene in caso di annullamento parziale dell’atto in corso di causa.
Accogliendo la menzionata tesi, se il processo pende in secondo grado e, ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 546/92, sono stati iscritti a ruolo i 2/3 delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, la rottamazione comporterà lo stralcio dei 2/3 delle sanzioni.
Se, all’esito del grado di appello, il contribuente vince, non può chiedere il rimborso di quanto già pagato a titolo di imposta; ove, di contro, perdesse, i 2/3 delle sanzioni rimarrebbero non dovuti.

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