I compensi agli amministratori sono fiscalmente deducibili dalla società nel periodo d’imposta in cui vengono stabiliti con una delibera specifica dell’assemblea dei soci. La Corte di Cassazione ha ribadito, nella sentenza 28.10.2015 n. 21953, l’indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori se la loro spettanza non è validamente sancita ai fini civilistici.
Se però l’imputazione in bilancio e la deduzione sono effettuati in un periodo precedente a quello della delibera, è comunque possibile sanare la violazione del principio di competenza con il ravvedimento operoso, ma facendo riferimento alla sanzione minima in misura “piena”.
Non appare, invece, possibile “sanare” a posteriori l’assenza della “preventiva” delibera assembleare e i compensi iscritti in bilancio sono deducibili soltanto nel periodo d’imposta nel quale la delibera è adottata.