Con la sentenza 19.11.2015 n. 23698, la Corte di Cassazione ha ribadito che, laddove il demansionamento rappresenti l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del datore di lavoro, nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, prospettare al lavoratore la possibilità di essere assegnato a mansioni inferiori, senza che sia quest’ultimo a dover preventivamente manifestare la propria disponibilità.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, confermando la decisione del giudice del lavoro, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore la cui posizione era stata soppressa a seguito di una riorganizzazione aziendale. Ciò sul fondamento che l’impresa non aveva offerto al dipendente il reimpiego nella mansione inferiore di responsabile ufficio acquisti, già vacante prima del licenziamento. Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro lamenta come la Corte territoriale abbia erroneamente attribuito all’azienda l’onere di provare l’assenza di posizioni libere con mansioni inferiori, quando invece spettava al lavoratore interessato ad una simile posizione farne richiesta.
Per i giudici della Cassazione, va comunque ribadito che, se il fine perseguito è quello della conservazione del posto e non c’è altra alternativa al licenziamento, l’adibizione a mansioni inferiori con mantenimento del medesimo livello retributivo non costituisce violazione del datore di lavoro e, in tale ipotesi, deve offrire questa possibilità, ove esistente, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore, né un patto di demansionamento.
Tuttavia, nonostante tali presupposti, con riferimento al caso di specie – ribaltando le sentenze dei due precedenti gradi di giudizio – la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento, ponendo al centro l’art. 41 Cost. e ritenendo che il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede non può spingersi fino ad imporre al datore una scelta organizzativa tale da incidere sulla sua sfera di libera iniziativa economica.