Con la sentenza n. 19044/2015, la Cassazione ha statuito che il lavoratore, che voglia denunciare in giudizio un affermato demansionamento, ha l’onere di allegare circostanze significative dell’inadempimento datoriale (avendo riguardo alla descrizione delle mansioni da ultimo assegnategli e al raffronto tra queste e i compiti svolti prima del presunto demansionamento).
Tale pronuncia è in contrasto con la sentenza n. 18223 del 17.9.2015, con cui la Cassazione aveva affermato che l’onere della prova della corrispondenza delle mansioni rispetto alla qualifica posseduta gravasse, invece, sul datore di lavoro.
Sull’argomento vi è un contrasto giurisprudenziale, anche a livello di Sezioni Unite della Cassazione. In particolare, mentre con la pronuncia n. 4766/2006, le Sezioni Unite hanno affermato che il lavoratore deve limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava invece il fatto estintivo dell’altrui pretesa, con la sentenza n. 5454/2009, i giudici hanno stabilito che l’onere della prova graverebbe in misura paritaria sia sul datore di lavoro che sul dipendente.