L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 456/2019, risponde a un quesito sollevato da una società in materia di detassazione dei premi di risultato, arrivando alla conclusione che l’imposta sostitutiva (di cui all’art. 1 co. 182 e seguenti della L. 208/2015) può essere applicata dal datore di lavoro qualora la maturazione del premio e la sua erogazione avvengano successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale.
Difatti, questi contratti devono necessariamente prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo (art. 2 co. 2 del DM 25.3.2016), in caso contrario il lavoratore non potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10%.
Rimane possibile la stipula di un ulteriore accordo collettivo che integri e conformi quello già esistente, tuttavia l’imposta sostitutiva non troverà applicazione per il periodo antecedente il nuovo accordo.
Infine, l’Agenzia delle Entrate afferma che la strutturazione del premio risponde esclusivamente alle politiche retributive aziendali concordate con le organizzazioni sindacali.